COMUNICATO
ALCOOL BOYS FORCOLI
DICIAMO NO AL
DECRETO AMATO!!
I PERCHE’ DELLA PROTESTA
Dal 30 marzo è vietato introdurre negli stadi italiani fischietti, sirene, tamburi e qualsiasi altro oggetto considerato «manifestazione sonora» non autorizzata.
Bandiere e striscioni invece dovranno essere esaminate «preventivamente» dai responsabili dell'ordine pubblico.
Per gli striscioni però è stata attuata una sorta di rivoluzione. In sintesi: portarli all'interno di uno stadio sarà una mezza impresa. Per far entrare allo stadio semplici scritte come «forza Roma, Lazio, Milan, Juve...» o «ciao mamma...» occorrerà la preventiva autorizzazione, la novità investe tutto ciò che al Viminale hanno definito come «manifestazione esteriore».
Infatti bisognerà prima chiedere un'autorizzazione - richiesta che però sarà respinta a prescindere qualora venga avanzata da un gruppo all'interno del quale c'è una persona raggiunta da Daspo - alla società (sette giorni prima della partita), al Gos (Gruppo operativo di Sicurezza) o al Questore per gli stadi al di sotto delle 7.500 unità.
In più: lo striscione in questione dovrà sottostare a determinati canoni, relativi alla dimensione (lungo non più di un metro e mezzo), materiale (solo ignifugo) e contenuto (non offensivo). Le piccole bandiere permesse devono essere rigorosamente senza aste.
Art. 2-bis. (Divieto di manifestazioni esteriori)
"1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno.. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all’articolo 337 del codice penale.
QUESTO DECRETO E’ ANTICOSTITUZIONALE
in quanto la Costituzione Italiana riporta:
ARTICOLO 21
Tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola,
con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
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Il nuovo Decreto prevede anche la DIFFIDA PREVENTIVA
La diffida è un provvedimento preso dal questore che senza alcun bisogno del processo obbliga il diffidato (che dunque è senza condanna) a firmare in caserma durante l'orario della partita. ciò fino a ieri veniva fatto in seguito ad incidenti. con la diffida preventiva si intende addirittura andare a diffidare preventivamente,senza aver commesso reati, semplicemente per essere stati considerati tipi sospetti.
ANCHE QUESTA MISURA REPRESSIVA “CALPESTA” LA COSTITUZIONE:
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata
NON E’ UNA QUESTIONE
POLITICA,
E’ UNA QUESTIONE
DI LIBERTA' !